Art. 91

Ammissibilità

In vigore dal 22 ott 2007
Ammissibilità 1.   L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore. Tuttavia, nel caso in cui l’agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l’aiuto è concesso all’agricoltore. Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l’agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell’interessato ad effettuare personalmente la trasformazione. 2.   Ai fini della presente sottosezione per «primo trasformatore riconosciuto» si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino.
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Ammissibilità (Art. 91 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo