Art. 67
Quote individuali
In vigore dal 22 ott 2007
Quote individuali
1. La quota o le quote individuali dei produttori al 1o aprile 2008 sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1o aprile 2008.
2. I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota.
4. La Commissione può aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all’ per compensare i produttori«SLOM» finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell’, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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