Art. 192

Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

In vigore dal 22 ott 2007
Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione 1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’. 2.   La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.
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Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione (Art. 192 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo