Art. 78

Prelievo sulle eccedenze

In vigore dal 22 ott 2007
Prelievo sulle eccedenze 1.   Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II. Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte. 2.   Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione. 3.   Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’ e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. L' del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (61) non si applica. 4.   La Commissione determina le modalità di applicazione del presente articolo.
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