Art. 80

Prelievo sulle eccedenze per le consegne

In vigore dal 22 ott 2007
Prelievo sulle eccedenze per le consegne 1.   Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione. 2.   Se a livello nazionale la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive. Se la somma delle consegne, adeguate conformemente al paragrafo 1, è superiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne adeguate. 3.   Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri: a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore; b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale.
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Prelievo sulle eccedenze per le consegne (Art. 80 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo