Art. 79 · Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

Art. 79

Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

In vigore dal 22 ott 2007
Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli , tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’, paragrafo 2. Fatto salvo l', paragrafo 3, e l’, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli , per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.
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