Art. 83
Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette
In vigore dal 22 ott 2007
Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.
3. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del prelievo all’organismo competente dello Stato membro.
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