Art. 85 · Modalità di applicazione

Art. 85

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare: a) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all’ devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento; b) la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all' e il prelievo sulle eccedenze di cui all'; c) le deroghe alle date fissate all’.
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