Art. 42
Modalità di applicazione
In vigore dal 26 set 2007
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Tali modalità possono comprendere, in particolare:
a)
modalità di applicazione del titolo II, concernenti:
i)
i prodotti sottoposti a normalizzazione e le norme di commercializzazione di cui all’, in particolare al fine di definire la nozione di prodotto di qualità sana, leale e mercantile;
ii)
disposizioni relative ai controlli di conformità, in particolare riguardo alla loro attuazione uniforme negli Stati membri;
iii)
disposizioni relative alle deroghe ed alle esenzioni dall’applicazione delle norme di commercializzazione;
iv)
disposizioni in materia di presentazione, commercializzazione ed etichettatura;
v)
disposizioni relative all’applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti importati nella Comunità e a quelli esportati dalla Comunità;
b)
modalità di applicazione del titolo III, concernenti in particolare:
i)
disposizioni relative alle organizzazioni di produttori transnazionali ed alle organizzazioni di associazioni di produttori transnazionali, compresa l’assistenza amministrativa prestata dalle pertinenti autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;
ii)
disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui all’, fra l’altro le soglie ed i massimali per gli aiuti ed il livello di cofinanziamento comunitario degli aiuti;
iii)
la proporzione e le modalità per il rimborso dell’assistenza di cui all’, paragrafo 1;
iv)
disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende;
v)
le date per le comunicazioni e le notifiche di cui all’;
vi)
disposizioni relative ai pagamenti parziali dell’assistenza finanziaria della Comunità di cui all’;
c)
modalità di applicazione del titolo IV;
d)
disposizioni relative ai controlli fisici e amministrativi che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare per verificare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento;
e)
la disciplina per l’irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento. Le sanzioni amministrative saranno proporzionate alla gravità, alla portata, alla persistenza e alla frequenza dell’inadempienza constatata;
f)
disposizioni in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall’applicazione del presente regolamento;
g)
modalità secondo cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito ai controlli effettuati e ai relativi risultati;
h)
modalità di applicazione del titolo V, comprese le disposizioni espressamente menzionate nello stesso titolo;
i)
disposizioni intese a determinare i dati necessari ai fini dell’applicazione dell’ e a definirne la forma, il contenuto, i tempi e le scadenze, nonché le modalità di trasmissione o di messa a disposizione di dati e documenti;
j)
misure intese ad agevolare la transizione dal regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 a quello istituito dal presente regolamento, comprese quelle per l’attuazione dell’ del presente regolamento.
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