Art. 13

Approvazione dei programmi operativi

In vigore dal 26 set 2007
Approvazione dei programmi operativi 1.   I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità delle disposizioni del presente capitolo. 2.   Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l’importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell’anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l’anno successivo. 3.   Lo Stato membro notifica all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori l’importo indicativo dell’aiuto finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui all’. 4.   L’aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione. 5.   L’organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l’importo definitivo delle spese dell’anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell’aiuto finanziario comunitario. 6.   I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall’altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.
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