Art. 11

Aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 26 set 2007
Aiuto finanziario nazionale 1.   Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l’aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato. 2.   All’aiuto finanziario nazionale autorizzato ai sensi del paragrafo 1, non si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.
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Aiuto finanziario nazionale (Art. 11 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo