Art. 9
Programmi operativi
In vigore dal 26 set 2007
Programmi operativi
1. I programmi operativi perseguono due o più degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), o dei seguenti obiettivi:
a)
pianificazione della produzione;
b)
miglioramento della qualità dei prodotti;
c)
incremento del valore commerciale dei prodotti;
d)
promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
e)
misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, inclusa l’agricoltura biologica;
f)
prevenzione e gestione delle crisi.
2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell’evitare e nell’affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e in tale contesto, prevedono le seguenti misure:
a)
ritiro dal mercato;
b)
raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c)
promozione e comunicazione;
d)
iniziative di formazione;
e)
assicurazione del raccolto;
f)
sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.
Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.
Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all’aiuto finanziario comunitario di cui all’. Le attività specifiche nell’ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l’una modalità escludendo l’altra.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali; oppure
b)
almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.
Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui al primo comma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (14).
Qualora almeno l’80 % degli aderenti di un’organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un’azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).
Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall’azione.
4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1o gennaio 2011.
5. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l’ambiente da tali pressioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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