Art. 12
Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi
In vigore dal 26 set 2007
Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi
1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l’elaborazione di capitolati d’oneri relativi alle azioni di cui all’, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla coerenza e alla conformità di cui all’ di detto regolamento.
Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall’articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (16). Anche gli investimenti su singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.
2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:
a)
analisi della situazione in termini di punti di forza e debolezze e potenziale di sviluppo;
b)
giustificazione delle priorità adottate;
c)
obiettivi e strumenti dei programmi operativi, nonché indicatori di rendimento;
d)
valutazione dei programmi operativi;
e)
obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori.
Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.
Storico versioni
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