Art. 10

Aiuto finanziario comunitario

In vigore dal 26 set 2007
Aiuto finanziario comunitario 1.   L’aiuto finanziario comunitario è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta. 2.   L’aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. 3.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali; b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale; c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (15); d) è presentato da un’organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013; e) è il primo programma operativo presentato da un’organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un’altra organizzazione di produttori riconosciuta; f) è il primo programma operativo ad essere presentato da un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta; g) è presentato da un’organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola; h) è presentato da un’organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità; i) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofrutticoli mirate ai bambini nelle scuole. 4.   La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi: a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza; b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi.
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