Art. 10
Aiuto finanziario comunitario
In vigore dal 26 set 2007
Aiuto finanziario comunitario
1. L’aiuto finanziario comunitario è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.
2. L’aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.
3. Su richiesta di un’organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a)
è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;
b)
è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
c)
riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (15);
d)
è presentato da un’organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;
e)
è il primo programma operativo presentato da un’organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un’altra organizzazione di produttori riconosciuta;
f)
è il primo programma operativo ad essere presentato da un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
g)
è presentato da un’organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;
h)
è presentato da un’organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità;
i)
copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofrutticoli mirate ai bambini nelle scuole.
4. La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
a)
distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
b)
distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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