Art. 8
Fondi di esercizio
In vigore dal 26 set 2007
Fondi di esercizio
1. Le organizzazioni di produttori possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
a)
con contributi finanziari degli aderenti o dell’organizzazione stessa;
b)
con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori.
2. Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell’.
Storico versioni
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