Art. 8

Fondi di esercizio

In vigore dal 26 set 2007
Fondi di esercizio 1.   Le organizzazioni di produttori possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato: a) con contributi finanziari degli aderenti o dell’organizzazione stessa; b) con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori. 2.   Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell’.
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