Art. 7
Gruppi di produttori
In vigore dal 26 set 2007
Gruppi di produttori
1. Ai fini del presente regolamento, per gruppo di produttori si intende qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciuta come organizzazione di produttori.
I gruppi di produttori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (13), possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall’ per il riconoscimento.
A tal fine, detti gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.
2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.
3. Nel periodo transitorio gli Stati membri possono accordare ai gruppi di produttori:
a)
aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;
b)
aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui al paragrafo 1, terzo comma.
4. Gli aiuti di cui al paragrafo 3 sono rimborsati dalla Comunità conformemente alle disposizioni adottate a norma dell’, lettera b), punto ii).
5. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono determinati, per ciascun gruppo di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:
a)
al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nel caso di gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data;
b)
al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nel caso di gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
Detti tassi possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un gruppo di produttori può essere applicato un massimale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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