Art. 4
Riconoscimento
In vigore dal 26 set 2007
Riconoscimento
1. Gli Stati membri riconoscono organizzazioni di produttori ai sensi dell’, paragrafo 1, che ne facciano richiesta a condizione che:
a)
rispondano ai requisiti di cui all’ e lo comprovino;
b)
abbiano un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura degli Stati membri, e lo comprovino;
c)
offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell’offerta, al cui fine gli Stati membri possono decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), dovrebbero essere di pertinenza dell’organizzazione;
d)
consentano effettivamente ai loro aderenti di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;
e)
mettano effettivamente a disposizione dei loro aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;
f)
garantiscano una corretta gestione commerciale e contabile delle loro attività; e
g)
non detengano una posizione dominante in un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’ del trattato.
2. Gli Stati membri:
a)
decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un’organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;
b)
eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente titolo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
c)
comunicano alla Commissione, una volta all’anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.
Storico versioni
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