Art. 4

Riconoscimento

In vigore dal 26 set 2007
Riconoscimento 1.   Gli Stati membri riconoscono organizzazioni di produttori ai sensi dell’, paragrafo 1, che ne facciano richiesta a condizione che: a) rispondano ai requisiti di cui all’ e lo comprovino; b) abbiano un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura degli Stati membri, e lo comprovino; c) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell’offerta, al cui fine gli Stati membri possono decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), dovrebbero essere di pertinenza dell’organizzazione; d) consentano effettivamente ai loro aderenti di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente; e) mettano effettivamente a disposizione dei loro aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; f) garantiscano una corretta gestione commerciale e contabile delle loro attività; e g) non detengano una posizione dominante in un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’ del trattato. 2.   Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un’organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova; b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente titolo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento; c) comunicano alla Commissione, una volta all’anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.
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