Art. 2
Norme di commercializzazione
In vigore dal 26 set 2007
Norme di commercializzazione
1. I prodotti elencati nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi, possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
2. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
3. Nel far ciò, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
4. Le norme di commercializzazione di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, incluse l’importazione e l’esportazione, salvo diversa disposizione della Commissione;
b)
sono stabilite tenendo conto, in particolare, delle peculiarità dei prodotti in questione, della necessità di garantire le condizioni per un loro regolare smaltimento sul mercato e dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti stessi, in particolare il paese d’origine, la categoria e, se del caso, la varietà (o la tipologia commerciale) del prodotto;
c)
possono in particolare riguardare la qualità, la classificazione in categorie, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l’immissione in commercio e l’etichettatura.
5. Il detentore dei prodotti per i quali sono adottate norme di commercializzazione può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all’interno della Comunità soltanto se conformi a dette norme. Egli è responsabile dell’osservanza di tale conformità.
6. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’, gli Stati membri verificano in maniera selettiva, sulla base di un’analisi del rischio, la conformità dei prodotti alle relative norme di commercializzazione. Tale controllo si concentra nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all’atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, il controllo è effettuato prima dell’immissione in libera pratica.
7. Fino all’adozione di nuove norme di commercializzazione, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione redatte a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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