Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 set 2007
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
Tuttavia, i titoli III e IV del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
L’ si applica altresì alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1182:oj#art-1