Art. 43
Aiuti di Stato
In vigore dal 26 set 2007
Aiuti di Stato
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 ed alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 .
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:
a)
gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011;
b)
la Spagna e l’Italia possono, nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008, erogare un aiuto di Stato di un importo massimo di 15 milioni di EUR al fine di aiutare il settore della trasformazione dei pomodori ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento;
c)
gli Stati membri possono erogare un aiuto di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni:
i)
l’aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono ad un’organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un’organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell’organizzazione di produttori in questione;
ii)
l’importo dell’aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75 % del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti all’organizzazione di produttori in questione; e
iii)
entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull’utilità e sull’efficacia dell’aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l’aiuto ha sostenuto l’organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull’opportunità di formulare proposte appropriate.
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