Art. 44
Comunicazioni
In vigore dal 26 set 2007
Comunicazioni
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell’applicazione del presente regolamento, a fini di monitoraggio e di analisi del mercato, nonché ai fini del rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti contemplati dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1182:oj#art-44