Art. 44

Comunicazioni

In vigore dal 26 set 2007
Comunicazioni Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell’applicazione del presente regolamento, a fini di monitoraggio e di analisi del mercato, nonché ai fini del rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti contemplati dal presente regolamento.
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Comunicazioni (Art. 44 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo