Art. 41
Sospensione del regime di perfezionamento passivo
In vigore dal 26 set 2007
Sospensione del regime di perfezionamento passivo
1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti contemplati dal presente regolamento. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.
2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati per i prodotti contemplati dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per tali prodotti.
Storico versioni
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