Art. 40
Regime facoltativo dei titoli di esportazione
In vigore dal 26 set 2007
Regime facoltativo dei titoli di esportazione
1. La Commissione può decidere di assoggettare le esportazioni dalla Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento alla presentazione di un titolo d’importazione.
2. Gli si applicano per analogia.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la durata di validità dei titoli ed il livello della cauzione, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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