Art. 40

Regime facoltativo dei titoli di esportazione

In vigore dal 26 set 2007
Regime facoltativo dei titoli di esportazione 1.   La Commissione può decidere di assoggettare le esportazioni dalla Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento alla presentazione di un titolo d’importazione. 2.   Gli si applicano per analogia. 3.   Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la durata di validità dei titoli ed il livello della cauzione, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
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Regime facoltativo dei titoli di esportazione (Art. 40 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo