Art. 38
Misure di salvaguardia
In vigore dal 26 set 2007
Misure di salvaguardia
1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (18), e al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (19).
2. Salvo disposizione contraria del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare le misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le decisioni di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.
4. Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente:
a)
se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
b)
in tutti gli altri casi, la Commissione revoca o modifica le misure di salvaguardia comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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