Art. 36

Contingenti tariffari

In vigore dal 26 set 2007
Contingenti tariffari 1.   I contingenti tariffari per l’importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o di un atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione con modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. 2.   I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»); c) un metodo basato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo detto «operatori tradizionali/nuovi arrivati»). 3.   I metodi di gestione adottati tengono conto, se del caso, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.
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