Art. 34
Regime del prezzo di entrata
In vigore dal 26 set 2007
Regime del prezzo di entrata
1. Qualora l’applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata alla stregua di un valore all’importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d’importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.
Tuttavia, per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione, possono essere adottate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all’importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, ma non superiore al 10 % del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all’importazione determinata in base al valore all’importazione forfettario.
3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l’applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all’importazione forfettario o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità da determinare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1182:oj#art-34