Art. 35

Dazi addizionali all’importazione

In vigore dal 26 set 2007
Dazi addizionali all’importazione 1.   Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di uno o più prodotti contemplati dal presente regolamento, a tali importazioni si applica un dazio addizionale all’importazione, con l’aliquota di cui agli , qualora: a) le importazioni siano effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo soglia»); o b) il volume delle importazioni in un dato anno superi un determinato quantitativo («quantitativo soglia»). Il quantitativo soglia è determinato in base alle possibilità di accesso al mercato intese come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno nei tre anni precedenti. 2.   Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi cif all’importazione della partita considerata. I prezzi cif all’importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto interessato sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Tali modalità precisano in particolare: a) i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione; b) gli altri criteri necessari per garantire l’applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1182:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dazi addizionali all’importazione (Art. 35 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo