Art. 35
Dazi addizionali all’importazione
In vigore dal 26 set 2007
Dazi addizionali all’importazione
1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di uno o più prodotti contemplati dal presente regolamento, a tali importazioni si applica un dazio addizionale all’importazione, con l’aliquota di cui agli , qualora:
a)
le importazioni siano effettuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo soglia»); o
b)
il volume delle importazioni in un dato anno superi un determinato quantitativo («quantitativo soglia»).
Il quantitativo soglia è determinato in base alle possibilità di accesso al mercato intese come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno nei tre anni precedenti.
2. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi cif all’importazione della partita considerata.
I prezzi cif all’importazione sono verificati rispetto ai prezzi rappresentativi del prodotto interessato sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Tali modalità precisano in particolare:
a)
i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione;
b)
gli altri criteri necessari per garantire l’applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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