Art. 3
Requisiti
In vigore dal 26 set 2007
Requisiti
1. Ai fini del presente regolamento, per organizzazione di produttori s’intende qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che soddisfi i seguenti requisiti:
a)
è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;
b)
ha come obiettivo l’impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
c)
ha uno o più dei seguenti obiettivi:
i)
assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, specie in termini qualitativi e quantitativi;
ii)
la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
iii)
ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d)
il suo statuto enuncia i particolari obblighi previsti al paragrafo 2; e
e)
è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell’.
2. Lo statuto di un’organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
a)
applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
b)
aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui al paragrafo 1, lettera a), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;
c)
vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori in questione;
d)
fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;
e)
versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all’.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera c), previa autorizzazione dell’organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:
a)
vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;
b)
commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;
c)
commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.
4. Lo statuto di un’organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
a)
le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 2;
b)
l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;
c)
le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
d)
le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall’organizzazione di produttori;
e)
le regole relative all’ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;
f)
le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.
5. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.
Storico versioni
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