Art. 3

Requisiti

In vigore dal 26 set 2007
Requisiti 1.   Ai fini del presente regolamento, per organizzazione di produttori s’intende qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che soddisfi i seguenti requisiti: a) è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione; b) ha come obiettivo l’impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; c) ha uno o più dei seguenti obiettivi: i) assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, specie in termini qualitativi e quantitativi; ii) la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) il suo statuto enuncia i particolari obblighi previsti al paragrafo 2; e e) è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell’. 2.   Lo statuto di un’organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi: a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori; b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui al paragrafo 1, lettera a), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori; c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori in questione; d) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette; e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all’. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), previa autorizzazione dell’organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono: a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; b) commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione; c) commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione. 4.   Lo statuto di un’organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti: a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 2; b) l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori; c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall’organizzazione di produttori; e) le regole relative all’ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione. 5.   Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.
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