Art. 6

Esternalizzazione

In vigore dal 26 set 2007
Esternalizzazione Gli Stati membri possono autorizzare un’organizzazione di produttori riconosciuta o un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ad esternalizzare una parte delle sue attività, incluso a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.
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