Art. 6
Esternalizzazione
In vigore dal 26 set 2007
Esternalizzazione
Gli Stati membri possono autorizzare un’organizzazione di produttori riconosciuta o un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ad esternalizzare una parte delle sue attività, incluso a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1182:oj#art-6