Art. 55
Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 set 2007
Disposizioni transitorie
1. I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 ed aboliti dal presente regolamento continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008.
2. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.
3. Su richiesta di un’organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del presente regolamento:
a)
può proseguire fino alla sua scadenza; o
b)
può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento; o
c)
può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del presente regolamento.
L’, paragrafo 3, lettere e) e f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere.
4. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire al gruppo di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall’ del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all’, paragrafo 4, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
5. I contratti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1o ottobre 2008 o a campagne successive possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell’abrogazione di tale regolamento e della conseguente abolizione dell’aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all’annullamento dei contratti summenzionati.
6. Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le regole adottate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell’ del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro.
Storico versioni
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