Art. 52
Istituzione di organismi e procedure ai sensi del diritto nazionale
In vigore dal 26 mar 2007
Istituzione di organismi e procedure ai sensi del diritto nazionale
1. Per i programmi operativi di cui all’ del presente regolamento gli Stati membri possono avvalersi, oltre che della deroga generale di cui all', della facoltà di istituire, in conformità del diritto nazionale, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:
a)
delle funzioni dell’autorità di gestione con riguardo alla verifica dei prodotti e dei servizi cofinanziati e delle spese dichiarate a norma dell’, lettera b), del regolamento di base;
b)
delle funzioni dell’autorità di certificazione di cui all’ del regolamento di base;
c)
delle funzioni dell’autorità di audit di cui all’ del regolamento di base.
2. Qualora si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro non è tenuto a designare un’autorità di certificazione e un’autorità di audit ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di base.
3. Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1, le disposizioni di cui all’articolo 71 del regolamento di base si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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