Art. 60
Contatti con gli Stati membri
In vigore dal 26 mar 2007
Contatti con gli Stati membri
1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all’, sui procedimenti di cui all’ e segnatamente sulla possibilità di recupero.
2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano verificarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli e del paragrafo 1 del presente articolo. L’esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.
4. Ove, nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di porre ad esse rimedio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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