Art. 60

Contatti con gli Stati membri

In vigore dal 26 mar 2007
Contatti con gli Stati membri 1.   La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all’, sui procedimenti di cui all’ e segnatamente sulla possibilità di recupero. 2.   Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano verificarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri. 3.   La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli e del paragrafo 1 del presente articolo. L’esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie. 4.   Ove, nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di porre ad esse rimedio.
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Contatti con gli Stati membri (Art. 60 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo