Art. 61

Uso delle informazioni

In vigore dal 26 mar 2007
Uso delle informazioni La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allerta rapida intesi a una più efficace individuazione degli eventuali rischi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:498:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo