Art. 61
Uso delle informazioni
In vigore dal 26 mar 2007
Uso delle informazioni
La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allerta rapida intesi a una più efficace individuazione degli eventuali rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:498:oj#art-61