Art. 59
Rimborso delle spese giudiziarie
In vigore dal 26 mar 2007
Rimborso delle spese giudiziarie
Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o proseguire un’azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse col procedimento, anche qualora quest’ultimo risulti infruttuoso.
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