Art. 59 · Rimborso delle spese giudiziarie

Art. 59

Rimborso delle spese giudiziarie

In vigore dal 26 mar 2007
Rimborso delle spese giudiziarie Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o proseguire un’azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse col procedimento, anche qualora quest’ultimo risulti infruttuoso.
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