Art. 57
Comunicazione dei provvedimenti consequenziali e mancato recupero
In vigore dal 26 mar 2007
Comunicazione dei provvedimenti consequenziali e mancato recupero
1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all’, sui procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché sui cambiamenti significativi derivati da detti interventi.
Tali informazioni riguardano almeno i seguenti elementi:
a)
gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero;
b)
le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente;
c)
i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di irrogare sanzioni;
d)
i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti di recupero;
e)
l’eventuale rinuncia a procedimenti penali.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da determinare una presunzione di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile, prima che venga presa una decisione.
2. Qualora ritenga o preveda che non sia possibile recuperare un determinato importo, lo Stato membro comunica alla Commissione in una relazione speciale l’entità dell’importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull’imputabilità della perdita a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di base.
Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati.
Le informazioni comprendono almeno:
a)
una copia della decisione di concessione;
b)
la data dell’ultimo pagamento al beneficiario;
c)
una copia dell’ordine di recupero;
d)
nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell’, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l’insolvenza del beneficiario;
e)
una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l’importo in questione, con indicazione delle relative date.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.
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