Art. 58
Trasmissione per via elettronica
In vigore dal 26 mar 2007
Trasmissione per via elettronica
Le informazioni di cui agli e all’, paragrafo 1, sono presentate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.
Storico versioni
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