Art. 56

Casi urgenti

In vigore dal 26 mar 2007
Casi urgenti Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o presunte qualora tema che tali irregolarità a) possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio; o b) rivelino il ricorso a nuove pratiche irregolari.
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