Art. 55
Prime comunicazioni - Deroghe
In vigore dal 26 mar 2007
Prime comunicazioni - Deroghe
1. Fatti salvi gli obblighi a norma dell’ del regolamento di base, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario.
In tale relazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:
a)
il FEP, l’obiettivo, il programma operativo, l'asse prioritario e l'operazione interessati, nonché il numero del codice comune d’identificazione (CCI);
b)
la disposizione che è stata violata;
c)
la data e la fonte della prima informazione che ha determinato una presunzione d'irregolarità;
d)
le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;
e)
ove pertinente, se tali pratiche determinano una presunzione di frode;
f)
il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;
g)
se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
h)
il periodo o il momento in cui è stata commessa l’irregolarità;
i)
le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
j)
la data del primo accertamento amministrativo o giudiziario relativo all’irregolarità;
k)
l’identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della repressione delle irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;
l)
il preventivo totale e il contributo pubblico approvato per l’operazione nonché la ripartizione del cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
m)
l’importo del contributo pubblico interessato dall’irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;
n)
qualora il contributo pubblico non sia stato versato alle persone o agli altri soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l’irregolarità non fosse stata scoperta;
o)
l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
p)
la natura della spesa irregolare.
2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati:
a)
i casi in cui l’irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione totale o parziale, dovuta al fallimento del beneficiario, di un’operazione rientrante nel programma operativo;
b)
i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di certificazione prima che siano individuati dall’autorità, sia anteriormente che posteriormente al versamento del contributo pubblico;
c)
i casi che sono individuati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell’inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.
Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e le frodi presunte.
3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione le successive relazioni trimestrali sulle irregolarità.
4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
5. Se non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro informa la Commissione al riguardo entro il termine stabilito nello stesso paragrafo.
Storico versioni
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