Art. 56 · Casi urgenti

Art. 56

Casi urgenti

In vigore dal 26 mar 2007
Casi urgenti Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o presunte qualora tema che tali irregolarità a) possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio; o b) rivelino il ricorso a nuove pratiche irregolari.
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