Art. 54

Definizioni

In vigore dal 26 mar 2007
Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento del FEP, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche; b) «primo accertamento amministrativo o giudiziario» la prima valutazione scritta effettuata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, quand'anche tale valutazione possa essere successivamente modificata o revocata in seguito agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario; c) «frode presunta» un’irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a stabilire l’esistenza di un comportamento doloso, in particolare di una frode ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (23); d) «fallimento» le procedure di insolvenza ai sensi dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (24).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:498:oj#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 54 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo