Art. 2

Disposizioni specifiche per taluni programmi operativi

In vigore dal 26 mar 2007
Disposizioni specifiche per taluni programmi operativi Per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera 90 milioni di EUR a prezzi 2004, disposizioni specifiche sono previste all’, paragrafo 2, e agli .
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