Art. 3
Struttura e trasmissione dei programmi operativi
In vigore dal 26 mar 2007
Struttura e trasmissione dei programmi operativi
1. I contenuti del programma operativo indicati all’ del regolamento di base sono stabiliti conformemente all’allegato I, parte A, del presente regolamento e il piano di finanziamento conformemente alla parte B dello stesso allegato.
La valutazione ex ante menzionata all’ del regolamento di base è allegata al programma operativo.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei loro programmi operativi, che viene aggiornata dopo ogni revisione del programma. Gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica, conformemente all’ del presente regolamento, le richieste di revisione dei programmi di cui all’ del regolamento di base. Essi presentano alla Commissione le loro richieste di revisione del programma operativo, che incidono sul contributo del Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») per l’anno in corso, al più tardi entro il 30 settembre dello stesso anno.
Storico versioni
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