Art. 48
Informazioni riguardanti l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e gli organismi intermedi
In vigore dal 26 mar 2007
Informazioni riguardanti l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e gli organismi intermedi
Relativamente all’autorità di gestione, all’autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
la descrizione dei compiti ad essi affidati;
b)
l’organigramma di ciascuno di essi, una descrizione della ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all’interno dei dipartimenti stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
c)
le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;
d)
le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme sostanziali e procedurali stabilite a fini di verifica dall’ nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;
e)
le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
f)
un riferimento alle procedure scritte stabilite per le attività di cui alle lettere c), d) ed e);
g)
le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;
h)
il modo in cui vengono conservati i documenti contabili dettagliati relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all', paragrafo 1, nell’ambito del programma operativo.
Storico versioni
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