Art. 40
Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione
In vigore dal 26 mar 2007
Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione
1. I dati contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all’, lettera c), del regolamento di base comprendono almeno le informazioni indicate all’allegato III del presente regolamento. All'occorrenza, tali informazioni vengono disaggregate in funzione dell’età e del sesso dei beneficiari.
2. Le autorità di gestione, di certificazione e di audit e gli organismi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento di base hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta scritta, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentali o in loco. La Commissione può chiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello delle operazioni, delle misure, degli assi prioritari o del programma operativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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