Art. 42
Audit delle operazioni
In vigore dal 26 mar 2007
Audit delle operazioni
1. Gli audit di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1o luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall’autorità di audit in conformità dell’ del presente regolamento.
Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.
2. Nell’ambito degli audit viene verificata l'osservanza dei requisiti seguenti:
a)
l’operazione deve rispondere ai criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e soddisfa, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all’impiego o agli obiettivi da raggiungere;
b)
la spesa dichiarata deve corrispondere ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
c)
la spesa dichiarata dal beneficiario deve essere conforme alle norme comunitarie e nazionali;
d)
il contributo pubblico deve essere stato pagato al beneficiario in conformità dell’articolo 80 del regolamento di base.
3. Qualora i problemi riscontrati assumano carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nell'ambito del programma operativo, l’autorità di audit provvede affinché vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari, per definire l’entità di tali problemi. Le autorità responsabili prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.
4. Ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell’allegato VI, parte A, e al punto 9 dell’allegato VII, parte A, sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit unicamente le spese che rientrano nell’ambito dell’audit ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni
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