Art. 41

Pista di controllo

In vigore dal 26 mar 2007
Pista di controllo Ai fini dell’, lettera f), del regolamento di base, una pista di controllo è considerata adeguata se rispetta i seguenti criteri: a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma operativo; b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario; c) consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo; d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni sullo stato di avanzamento e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.
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Pista di controllo (Art. 41 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo