Art. 41
Pista di controllo
In vigore dal 26 mar 2007
Pista di controllo
Ai fini dell’, lettera f), del regolamento di base, una pista di controllo è considerata adeguata se rispetta i seguenti criteri:
a)
consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma operativo;
b)
consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
c)
consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;
d)
per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni sullo stato di avanzamento e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:498:oj#art-41