Art. 43

Campionamento

In vigore dal 26 mar 2007
Campionamento 1.   Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è basato in primo luogo sul metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6. 2.   Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati risponde a standard di controllo riconosciuti a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell’importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l’autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell’allegato IV. 3.   Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali siano state dichiarate alla Commissione spese ai sensi del programma operativo nel corso dell’anno precedente l’anno in cui viene presentata alla Commissione stessa la relazione annuale prevista dall', paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento di base. Ai fini della selezione delle operazioni da sottoporre ad audit nel primo periodo di dodici mesi, l’autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione nel 2007 e nel 2008. 4.   L’autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante il periodo di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Riguardo ai programmi operativi per i quali il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza, l’autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo. 5.   L’autorità di audit riesamina regolarmente la copertura assicurata dal campionamento casuale, tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo. Essa decide in base a una valutazione tecnica se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni in considerazione di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, di beneficiari, di organismi intermedi e di assi prioritari. 6.   L’autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Ove il numero delle irregolarità rilevate sia elevato o vengano individuate irregolarità sistematiche, l’autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo. I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare, le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.
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Campionamento (Art. 43 Regolamento (UE) 2007/498) — Testo vigente | Portale Normativo