Art. 39
Autorità di gestione
In vigore dal 26 mar 2007
Autorità di gestione
1. Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’, lettera a), del regolamento di base, l’autorità di gestione provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, il piano di finanziamento, il termine per l’esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.
2. Le verifiche che l’autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell’, lettera b), del regolamento di base riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.
Le verifiche garantiscono che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese in virtù di altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione.
Le verifiche comprendono le seguenti procedure:
a)
verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
b)
verifiche in loco di singole operazioni.
3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate mediante campionamento, l’autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.
L’autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle transazioni sottostanti, tenendo conto del grado di rischio da essa determinato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati.
L’autorità di gestione riesamina il metodo di campionamento ogni anno.
4. L’autorità di gestione stabilisce per iscritto norme sostanziali e procedurali relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate.
5. Qualora l’autorità di gestione sia altresì soggetto beneficiario nell'ambito di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni in conformità dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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