Art. 37
Condizioni specifiche applicabili ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui
In vigore dal 26 mar 2007
Condizioni specifiche applicabili ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui
Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell’impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d’ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.
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